CHIARIMENTI - DOMANDE - RISPOSTE

 

(Ogni eventuale richiesta di chiarimento, preferibilmente anticipata via e-mail all'indirizzo sede.centrale@lilt.it dovrà pervenire presso il fax dell'Ente, al num. 06-44259732. I chiarimenti, non appena predisposti, verranno pubblicati sul sito nei termini previsti dal disciplinare tecnico.)

Con riferimento al bando di gara "PORTALE LILT"

chiediamo i seguenti chiarimenti:

A) riferimento: III.2.2) Capacità economica e finanziaria, punto b)

In caso di ricorso all'avvalimento verso una cosietà dello stesso gruppo per il requisito relativo al fatturato specifico, la dichiarazione che viene richiesta in merito al fatturato per servizi oggetto di gara realizzato nel triennio 2005/2006/2007 deve essere formalizzata dall'azienda concorrente o dall'impresa ausiliaria?

B) riferimento: III.2.3) Capacita' tencica, punto a)

In sede di presentazione della domanda di partecipazione è richiesta una dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi eseguiti negli anni 2005-2006-2007 con l'indicazione degli importi, delle date e dei distinatari pubblici o privati.

E' necessario in questa fase allegare anche gli attestati di buon esito controfirmati dal cliente o questi possono essere forniti in sede di offerta e/o di contratto?

La fattispecie dell'avvalimento viene disciplinata dall'articolo 49 del DLgs 163/2006. In tale articolo vengono indicati tutti gli adempimenti necessari per ricorrere a tale strumento. Per quanto riguarda in particolare la dichiarazione che viene richiesta in merito al fatturato per servizi oggetto di gara realizzato nel triennio 2005-2006-2007 essa deve essere formalizzata dall'azienda concorrente sulla base di quanto sancito all'articolo 49 comma 2 lettera a) che prevede appunto che sia il concorrente a produrre "una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria".
Gli attestati di buon esito controfirmati dal cliente vanno inviati, come specificato nel bando, in questa fase concorsuale di "prequalifica".

 

“In sede di prequalifica, relativamente al punto III.2.3. “Capacità Tenica punto b) occorre allegare gli attestati di buon esito controfirmati dal Cliente per la dimostrazione dei servizi eseguiti o basta dichiararli ?”

Come chiaramente indicato sul bando gli attestati vanno allegati

 

Con riferimento al punto III.2.1. lettera a) la dichiarazione da rendere deve riportare per intero il disposto dell'articolo 38 dalla lettera a) alla m) oppure è sufficiente riportare la frase "

a) che la società non rientra in nessuna delle condizioni previste dall’art.38 del D.lgs 163/06 comma 1 lettere da a) ad m) ,in conformità del citato art.38 ,comma 2 .

L'importante è che la dichiarazione venga in qualche modo resa, considerato che non sono previste nel bando particolari modalità.

 

Avremmo bisogno di scaricare la documentazione necessaria per valutare la possibilità di partecipare alla gara in oggetto.

Dal vostro sito è possibile scaricare solo il bando di gara e non l’eventuale capitolato tecnico e tutti gli altri documenti a supporto.

Il capitolato tecnico e l'ulteriore documentazione non è disponibile poichè sarà inviata esclusivamente alle imprese che saranno invitate a presentare offerta

 

Con riferimento al bando di gara in oggetto si richiede cortesemente conferma circa la documentazione da produrre a corredo della domanda di partecipazione.
Ovvero dove nel bando si specifica "in sede di offerta " sia per la cauzione che per alcuni documenti come la copia del bilancio e le copie conformi delle fatture con evidenziate le transazioni riferite ai servizi analoghi si intende quindi che detti documenti si presenteranno successivamente in fase di offerta o vanno già prodotti con la domanda di partecipazione.
Inoltre per servizi analoghi si intendono i soli progetti di realizzazione di portali internet o anche le manutenzioni e le implementazioni di portali già esistenti?

Si, la documentazione da presentare in sede di offerta va fornita, secondo le regole che saranno specificate nella lettera di invito, solo nel momento della presentazione delle offerte tecnica ed economica, unitamente all'ulteriore documentazione che verrà richiesta in tale sede.

La valutazione del criterio di analogia dei servizi già prestati spetta alla Commissione di gara. In via generale non è possibile escludere i servizi di implementazione o manutenzione correttiva, sempre che venga fornita una chiara e dettagliata descrizione riguardo le attività effettivamente svolte, in maniera da poter valutare il contenuto sostanziale dei servizi stessi, al di là dei meri aspetti formali quali il titolo assegnato.

 

Abbiamo tutti i requisiti per qualificarci alla gara tranne uno: la certificazione ISO 9000, per la quale venerdì 11 aprile 2008 abbiamo l’ispezione della DNV.

E’ possibile, a suo avviso, presentare la domanda di qualificazione (sub iudice), condizionando cioè l’effettiva partecipazione alla gara al conseguimento o meno della certificazione ISO 9000?

Riguardo il quesito, fermo restando che la decisione ultima spetta esclusivamente alla Commissione di Gara, riteniamo che l’impresa possa presentare la domanda di partecipazione. Il possesso di un sistema di qualità certificato, posto come requisito di carattere tecnico per la partecipazione, ha infatti lo scopo di assicurare che il servizio verrà svolto secondo regole e procedure “in qualità”, destinate ad incidere inevitabilmente sul risultato finale. L’interesse della stazione appaltante è perciò quello che l’impresa partecipante operi in qualità e non, direttamente, il possesso dell’attestato di certificazione. È ovvio che il sistema di qualità debba essere certificato da un soggetto terzo, ma il fatto che tale certificazione sarà posseduta, a detta dell’aspirante concorrente, almeno nel momento della concreta effettuazione del servizio porta a ritenere che la domanda di partecipazione potrebbe essere accolta.

 

1) Nel "Bando di Gara" viene più volte citato il termine "Domanda di partecipazione". Devo intendere questa come l'insieme della documentazione da presentare entro le 12,00 del 10/04/08 oppure occorre preparare una documento di partecipazione da allegare agli altri documenti?

2) Al punto "III.1.1) cauzioni e garanzie richieste" quanto cita "in sede d'offerta" devo intendere che la fidejussione si dovrà presentare dopo aver ricevuto la lettera d'invito?

Oltre alla documentazione richiesta occorre che l'impresa formuli una domanda di essere invitata alla gara di cui trattasi.

Tutta la documentazione per cui è espressamente specificato "in sede di offerta" va eventualmente presentata solo nel momento della presentazione dell'offerta tecnica ed economica, secondo le regole che saranno indicate all'interno della lettera di invito.

 

Volevo avere conferma del fatto che al momento vogliate solo la richiesta di partecipazione alla gara compresa di cauzione provv. e dichiarazioni descritte nel bando....e successivamente dopo VS invito solo l'offerta.... possiamo inviare dichiarazoni e offerta dopo il Vs invito?

In questa fase consorsuale va inviata la domanda di partecipazione corredata della documentazione richiesta. Tutto ciò la cui presentazione viene richiesta in sede di offerta, compresa la cauzione, non va inviata ora ma, eventualmente, nel momento della presentazione dell'offerta tecnica ed economica, da presentare secondo le regole che saranno comunicate con la lettera di invito

 

1. al punto III.2.3,, lettera a) del bando di gara vengono richiesti gli attestati di buona esecuzione relativi al fatturato specifico.

Si chiede gentilmente di chiarire se sia sufficiente in fase di prequalifica una dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 445/2000 e s.m.i. in sostituzione delle certificazioni che saranno poi rese in fase di offerta nell’ipotesi di sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 16372006

2. al punto III.2.3,, lettera b) del bando di gara vengono richieste le quote di ripartizione in caso di partecipazione in R.T.I.

si chiede gentilmente di chiarire se tali quote debbano essere comunicate già in fase di prequalifica, pur non avendo potuto analizzare i documenti di gara (Capitolato tecnico etc..), o se tale dichiarazione sia invece relativa alla fase di offerta successiva alla preselezione delle imprese invitate.

Nel bando viene richiesta la presentazione di una semplice dichiarazione in cui si affermi di aver conseguito, nel triennio di riferimento, un fatturato complessivo ed un fatturato specifico per servizi analoghi superiori a determinati importi. Considerato che non è richiesta pertanto l'indicazione puntuale dei fatturati conseguiti, il problema, a nostro avviso, non si pone.
Considerato che il bando prevede la "dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi regolarmente eseguiti negli anni 2005/2006/2007 con l’ indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi corredati dagli attestati di buon esito controfirmati dal cliente", gli attestati vanno presentati in questa fase di prequalifica.
Le quote di partecipazione al RTI vanno indicate come previsto dal bando. Ciò anche per consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti.

 

Richiesta delucidazioni in merito ai requisiti di pre-qualificazione alla gara portale LILT, ed in particolare al punto III.2.3) capacità Tecnica, l’elenco dei principali servizi eseguiti nell’ultimo triennio e le relative attestazioni di buon esito controfirmate dal cliente; queste ultime debbono essere prodotte in fase di pre-qualificazione al procedimento o in fase di presentazione delle offerte?

Per servizi specifici prestati nell’ultimo triennio intendiamo unicamente l’esecuzione e l’assistenza di piattaforme sviluppate su tecnologia J2EE.

Considerato che il bando prevede la "dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi regolarmente eseguiti negli anni 2005/2006/2007 con l’ indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi corredati dagli attestati di buon esito controfirmati dal cliente", gli attestati vanno presentati nella attuale fase di prequalifica.

 

In riferimento al bando in oggetto, al fine di presentare correttamente la richiesta di invito, Le chiedo se per la documentazione inerente le varie dichiarazione (in particolare punto III.2.1.a , III.2.1.b , III.2.2.b) fornite dei vs. modelli ed in caso affermativo se è possibile ricevere una copia.

No non forniamo modelli

 

Gli attestati di buon esito della capacità Tecnica , punto III.2.3 a) pag 6 del Bando di Gara, possono essere forniti anche successivamente alla presentazione della documentazione di pre-qualifica da presentare entro il 10 aprile? (ad esempio in sede di offerta oppure di fornitura di documenti comprovanti le dichiarazioni di Capacità Economica e Tecnica successivaall'apertura delle buste)

La risposta è no. Il bando chiede la presentazione degli attestati nella fase cosiddetta di prequalifica, oltretutto a pena esclusione.

 

Nel punto IV.2.1 criteri di aggiudicazione si legge …come meglio specificato nella lettera di invito… ovvero chi non possiede la lettera di invito non può partecipare alla gara? Qualora così non fosse possiamo procedere secondo le disposizioni lette nel bando gara?

Nel bando viene specificato solamente quale sarà il criterio di aggiudicazione della gara, rinviando per la determinazione puntuale dei criteri alla successiva lettera di invito. La lettera di invito sarà fornita alle imprese che avranno superato la fase cosiddetta "di prequalifica"

 

In merito al punto III.2.2 , lettera a) e b), del bando di gara desideriamo far presente che la ns società non può esprimere il dato relativo al 2007 in quanto non è disponibile. Il bilancio non è ancora stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e Reply S.p.A. è società quotata in borsa Italiana S.p.A. e pertanto non può diffondere dati non ancora diffusi al mercato e sensibili secondo la normativa vigente – art. 68 del Regolamento emittenti 11971/99.

Le chiediamo pertanto di volerci confermare che possiamo far riferimento all’ultimo triennio, il cui bilancio sia stato approvato, e pertanto il 2004/2006.

Il quesito posto non è pertinente. Nel bando viene richiesta una generica dichiarazione di avere conseguito nell'ultimo triennio un fatturato complessivo e specifico superiore ad un determinato ammontare. Non viene richiesto altro e, quindi, non risulta necessario fornire importi nè tantomeno ulteriori dati di carattere riservato. Il concorrente può limitarsi in questa fase concorsuale semplicemente a dichiarare il possesso dei requisiti. La eventuale dimostrazione del possesso di quanto dichiarato viene rinviata alla fase di offerta e, pertanto, il problema non può essere posto con riferimento alla fase concorsuale attuale.

 

1. vorrei sapere se il requisito indicato al punto III 2.3 b) del bando inerente la certificazione di qualita' deve essere posseduto da tutti i membri del raggruppamento anche in caso di partecipazione non con percentuali molto diverse (in caso di capogruppo con quota 80% associata con quota 20% entrambi devono essere ceriticati ISO?)

2. se entro il 20 aprile e' sufficiente inviare solo la la domanda di partecipazione.

Per come è scritto il bando la certificazione di qualita' deve essere posseduta da tutti i membri del raggruppamento. Infatti viene detto che "I requisiti di cui al punto III.2.1 e III.2.3 lett. b) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali, da tutti i componenti il Raggruppamento o Consorzio che presentano domanda di partecipazione."

Entro il 10 aprile (non 20 come erroneamente indicato) va recapitata la domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta nel bando di gara. Non va, ovviamente, inviata alcuna offerta tecnica od economica.

 

Avrei bisogno di sapere se con “fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara” si intende il settore degli applicativi web e internet.

In riferimento al quesito si segnala che esso, afferendo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, va risolto alla luce dell’art. 41 del Dlgs 163/2006. A tal proposito si segnala che esso consente all’Ente di chiedere dichiarazioni comprovanti il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Detta norma dà, pertanto, la possibilità di chiedere al concorrente il proprio fatturato complessivo nonché quella parte di esso che si riferisce a settori analoghi a quello di gara.

Si rappresenta altresì che, sempre il citato art. 41, aggiunge che le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. Quanto sopra consente di affermare (e la giurisprudenza in tal senso è costante) che le amministrazioni aggiudicatici vantano un potere ampiamente discrezionale nella individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle modalità di dimostrazione degli stessi, in funzione del perseguimento delle specifiche finalità e dello specifico oggetto della singola procedura. In quest’ottica è dunque pacificamente ammessa la possibilità che l’amministrazione individui anche criteri particolarmente selettivi e, anche se nell’attuale formulazione dell’articolo di cui trattasi è stata eliminata la parola “identici”, nulla esclude che si possa richiedere una parte di fatturato in servizi identici, simili o analoghi a quelli oggetto di gara. Ovviamente, qualora l’amministrazione volesse avvalersi di questa prerogativa, sarebbe opportuno che nel bando ciò fosse chiaramente specificato.

 

In riferimento al bando di gara da voi publblicato per la realizzazione del vostro nuovo portale, chiediamo una delucidazione in merito ai punti seguenti:

punto III.2.2 nel caso in cui non si fosse ancora in possesso del bilancio depositato relativo all’esercizio 2007, come può essere sostitutita tale documentazione?

punto III.2.3 lavorando principalmente con enti pubblici non siamo in possesso di tutti gli attestati di buon esito delle forniture, pertanto può essere sufficiente l’autocertificazione per i servizi di cui non abbiamo attestazione?

Per quanto riguarda il primo quesito “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”
In merito alla possibilità di autocertificare i servizi prestati, la regola generale è che se si tratta di servizi o forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi vanno provati mediante certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Questa regola va coordinata con quella disposizione (art. 42, comma 4) del codice dei contratti, secondo cui taluni requisiti afferenti alla capacità tecnica dei concorrenti possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, rimanendo però impregiudicata la possibilità per l’Ente appaltante di richiedere la documentazione probatoria a conferma di quanto autocertificato. Tuttavia, l’autocertificazione di cui sopra non può sostituire in tutto e per tutto i richiesti certificati. Essa vale solo ed esclusivamente per consentire al concorrente di partecipare alla gara, ma egli dovrà, nei termini indicati nel bando o, in mancanza, a richiesta dell’Ente produrre la prescritta certificazione.

Per quanto attiene alle caratteristiche che i servizi prestati devono avere per poter essere valutati, il codice impone all’Ente appaltante di non richiedere informazioni che eccedano l'oggetto dell'appalto. Il senso della norma è quello di limitare la discrezionalità dell’Ente che, per favorire taluni soggetti, potrebbe indicare come requisiti utili l’aver prestato servizi di qualsiasi tipo, che nulla hanno a che fare con la gara di cui trattasi. Ovviamente niente esclude che il bando espliciti che i servizi prestati devono essere identici o, comunque, afferenti all’area propria dell’oggetto della gara. Anzi, da questo punto di vista, va detto che per costante giurisprudenza rientra nella c.d. discrezionalità amministrativa la precisazione, nel bando, di criteri selettivi quali, appunto, la dimostrazione di avere un’esperienza qualificata in identici servizi o forniture, o di aver prestato la propria attività presso Enti pubblici. In ogni caso, anche qualora il bando non contenga indicazioni in tal senso, vale il principio che l’azione amministrativa deve essere retta da criteri di logicità e ragionevolezza. Per cui è chiaro che vanno considerati come maggiormente qualificanti i servizi prestati in passato che presentano maggiore affinità con quelli per cui è gara.

 

Nel punto a) della sezione III.2.3) Capacità tecnica si chiede di allegare alla domanda di partecipazione l'elenco dei principali serivizi regolarmente eseguitri nel triennio 2005/2006/2007 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi corredati dagli attestati di buon esito controfirmati dal cliente. Cosa si intende esattamente per attestati di buon esito controfirmati dal cliente?

Si tratta di certificati, firmati dal cliente, che attestano il buon esito del servizio offerto. Limitatamente ai lavori il D.Lgs 163/2006 prevede addirittura uno schema tipo, previsto all'articolo 189 e fornito come allegato XXII. Per i servizi non esiste uno schema tipo, anche se, per analogia, le indicazioni da riportare possono essere individuate tra quelle contenute nel suddetto articolo 189, qualora applicabili.

 

Con riferimento al Bando di gara per la realizzazione del portale LILT si desidera conoscere da Codesta Spettabile Amministrazione se sia ammissibile la domanda di partecipazione alla gara presentata da aziende che pur non avendo richiesto a soggetti accreditati la certificazione UNI EN ISO 9000, adottano comunque metodologie standardizzate per la pianificazione e la conduzione dei progetti e sono in possesso di tutti gli altri requisiti di capacità tecnica previsti dal bando.

IL SISTEMA DI QUALITA’ DEVE ESSERE CERTIFICATO DA SOGGETTI TERZI

 

Come da voi asserito : Le quote di partecipazione al RTI vanno indicate come previsto dal bando. Ciò anche per consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti

Quanto sopra sembra essere in contrasto con quanto riportato nel bando al punto III.3.2, lettera b) dove viene richiesto che i requisiti riportati ai punti III.2.2, lett. a) e b) e III.2.3, lett. a) debbano essere posseduti dalla mandataria al 70% almeno, a condizione che il RTI possieda nel complesso il 100%.

Non viene invece richiesto che la mandataria e la mandante svolgano, in caso di aggiudicazione, una percentuale di ripartizione delle attività pari alla percentuale espressa per i requisiti necessari alla selezione dei candidati da invitare ad offerta.

Vorremmo pertanto capire meglio se per “quote di partecipazione del RTI” vi riferite alle quote di “Ripartizione del servizio” o invece alle quote di ogni singolo componente il RTI per l’ottenimento del 100% dei requisiti richiesti dal bando.

Ci si riferisce alle quote di ogni singolo componente il RTI per l’ottenimento del 100% dei requisiti richiesti dal bando

 

Relativamente alla prequalifica per la realizzazione del portale LILT, vorremmo sapere se gli attestati di buona esecuzione da allegare alla domanda di partecipazione al fine di dimostrare la capacità tecnica, possono essere fotocopie di originali o debbono necessariamente essere originali.

Possono essere anche fotocopie corredate dalla dichiarazione, resa secondo la vigente normativa, che trattasi di copie conformi all'originale in proprio possesso

 

I valori di fatturato nel triennio 2005-2007 che il bando richiede al fine di attestare la capacità tecnica delle aziende, sono valori ampiamente possibili per una web agency che abbia una buona reputazione e competenze riconosciute dal mercato nella realizzazione di progetti di una certa complessità a livello nazionale.

L’attenzione alla qualità e l’utilizzazione di procedure formali, standardizzate, per la conduzione dei progetti sono componenti indispensbili per ottenere durevoli risultati, tuttavia l’azienda non ha ritenuto indispensabile perseguire un costoso (in termini di impegno e di risorse umane, a parte il fattore economico) percorso di certificazione della qualità.

Probabilmente questa stessa condizione contraddistingue un certo numero di aziende simili alla nostra pertanto, mentre apprezziamo la vostra apertura ad una tipologia di potenziali fornitori che possiedono un dimostrabile “saper fare” , presumibilmente adeguato rispetto alle vostre esigenze, riteniamo che il vincolo formale della certificazione di qualità da parte di soggetti accreditati escluda un’altissima percentuale di queste aziende. Su questa base e sul fatto che il Bando menzioni le ISO 9000 piuttosto che le norme successive, abbiamo richiesto il chiarimento circa la possibilità che la certificazione di qualità fosse da ritenere, in fase di prequalificazione, un requisito non discriminante in senso assoluto

IL BANDO RICHIEDE, AL DI LA’ DELLA NORMA DI RIFERIMENTO, UN SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO DA SOGGETTI TERZI

 

In riferimento all'esclusiva richiesta di invito a partecipare alla fase di presentazione offerta (tecnica ed economica) oltre alle dichiarazioni sulle capacità finanziare ed alla presentazione dell'elenco dei progetti e' necessario presentare anche gli attestati dei clienti.

A rigore gli stessi dovrebbero essere presentati in fase di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, quindi solo dopo il vs. invito a partecipare. Mi conferma questa tesi ?

Relativamente al plico da consegnare il 10 cm. e' necessario includere nel plico stesso più buste contenenti la richiesta di partecipazione, i vari moduli relativi alle dichiarazioni, ecc.

Gli attestati di buon esito delle prestazioni devono essere forniti, come richiesto nel bando, in questa fase di gara. Per quanto concerne il plico si sottolinea che non è necessario utilizzare più buste e che la presentazione della documentazione non è soggetta a particolari formalità oltre quelle espressamente richieste nel bando

 

Volevo ricevere delucidazioni in merito all'aspetto delle cauzioni e garanzie richieste, punto III.1.1 del bando di gara in oggetto. La cauzione provvisoria (presumo si intenda valida anche una fidejussione bancaria), va presentata, non adesso, ma dopo aver ricevuto l'invito alla presentazione dell'offerta, è corretto? Mentre la cauzione definitiva andrà versata qualora l'azienda concorrente vinca la gara d'appalto.

L’INTERPRETAZIONE FORNITA E’ CORRETTA

 

Stiamo completando la preparazione della documentazione amministrativa richiesta. Abbiamo però un ritardo nel far firmare ai nostri clienti, la documentazione relativa alle referenze, ritardo dovuto anche ai tempi dei clienti stessi.

Le chiederei cortesemente se è possibile consegnare la nostra documentazione con il documento delle referenze non firmato, vincolando l’invito a presentare offerta al ricevimento del documento come da vostra richiesta.

Si tratta di una valutazione che potrà fare solamente la commissione di gara, Il bando infatti prevede la presentazione degli attestati a pena esclusione